Ovoproteine nella pasta? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Buongiorno Avvocato Dongo,

volevamo chiedere un Suo parere professionale sull’allergene ovoproteine e che ci comporta di solito problemi in produzione.

Considerando che le ovoproteine, come allergeni, non possono essere presenti nelle nostre paste di semola di grano duro, abbiamo pensato di scrivere sulle confezioni la frase“può contenere tracce di uovo”.

È corretta questa dicitura? Se sì, quanti ppm di allergene di ovo proteine possono al max esserci sul prodotto pasta di semola?

Nel ringraziarLa per la Sua consueta disponibilità, cogliamo l’occasione per salutarLa distintamente. 

Mimmo


 

Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Caro Mimmo buongiorno,

l’operatore ha il dovere di applicare le buone prassi di lavorazione e l’Haccp allo scopo di prevenire la contaminazione fisica dell’alimento con ingredienti allergenici non volontariamente immessi nella singola produzione.

‘Può contenere’. Qualora a esito dell’autocontrollo si rilevi la sostanziale impossibilità di escludere il rischio di contaminazione accidentale, si dovrà riportare in etichetta – a margine della lista ingredienti – la dicitura ‘può contenere’, seguita dal nome specifico dell’allergene (nel caso in esame, ‘può contenere uova’).

Tracce di…. Bisogna invece escludere il riferimento a ‘tracce di, poiché tale dicitura – priva di alcun significato legale o scientifico di sorta – può confondere i consumatori allergici. I quali, illudendosi sulla ipotetica innocuità dell’alimento, (2) potrebbero decidere di assumerlo e subire lesioni anche gravi quando non letali.

Soglie di tolleranza. A tutt’oggi non esiste consenso scientifico sulle soglie di tolleranza al di sotto delle quali si possa escludere la pericolosità di un allergene per il consumatore a esso allergico. Al di fuori del solo caso dei solfiti, che è infatti obbligatorio citare in etichetta solo quando il loro tenore nel prodotto finito raggiunga o superi i 10 mg/kg o 10 mg/l (rispettivamente, su alimenti solidi e liquidi).

Responsabilità amministrativa. La carenza, inesattezza o ambiguità delle notizie relative alla presenza di allergeni negli alimenti – in tutte le ipotesi di prodotti preimballati, preincartati e venduti sfusi, come pure nei casi di cibi e bevande somministrati dalle collettività al consumatore finale – comporta l’applicazione di sanzione amministrativa fino a 40.000 euro. (3)

Responsabilità penale e civile. Si aggiunge una responsabilità di ordine criminale, laddove il prodotto effettivamente contenga tracce di uno o più allergeni non dichiarati con le modalità appropriate. (4) E una responsabilità in sede civile, per il risarcimento dei danni eventualmente provocati ai consumatori allergici che abbiano consumato il prodotto.

Buona giornata

Dario

Note

(1) Si intendono per ingredienti allergenici, a tal uopo, quelli citati nell’elenco tassativo di cui all’Allegato II del reg. UE 1169/11

(2) In contrasto, tra l’altro, con i criteri a presidio delle pratiche leali d’informazione indicati all’articolo 7 del reg. UE 1169/11

(3) Ai sensi del d.lgs. 231/17. Si veda l’articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/sanzioni-reg-ue-1169-11-adeguamento-norme-nazionali. Si possono aggiungere le sanzioni previste dal d.lgs. 193/07

(4) Cfr. articoli 444 e 452 codice penale, articolo 5 legge 283/62



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