Etichette prodotti ittici e bottarga? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Egregio Avvocato Dongo,

La disturbo per chiedere la Sua opinione sulla etichettatura dei prodotti ittici. In particolare, vorrei comprendere se esiste l’obbligo di indicare il metodo di pesca e la zona FAO di provenienza sulle etichette della bottarga.

Molte grazie

Giuseppe


 

Risponde l’avvocato Dario Dongo, PhD in diritto alimentare europeo

Caro Giuseppe buongiorno,

il regolamento UE 1379/13, c.d. OCM pesca e acquacoltura, introduce alcuni requisiti di informazione supplementari rispetto a quelli previsti per la generalità dei prodotti.

In particolare, ‘i prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell’allegato I del presente regolamento commercializzati nell’Unione, indipendentemente dall’origine e dal loro metodo di commercializzazione, possono essere offerti per la vendita al consumatore finale o a una collettività solo a condizione che un contrassegno o un’etichettatura adeguati indichino:

a) la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;

b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini “…pescato…” o “…pescato in acque dolci…” o “…allevato…”,

c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, come previsto nella prima colonna dell’allegato III del presente regolamento;

d) se il prodotto è stato scongelato;

e) il termine minimo di conservazione, se appropriato.

Il requisito di cui alla lettera d) non si applica:

a) agli ingredienti presenti nel prodotto finito;

b) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;

c) ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all’allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;

d) ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o ad una combinazione di uno di questi processi’ (reg. UE 1379/13, articolo 35).

I prodotti della pesca e dell’acquacoltura soggetti alle informazioni obbligatorie sopra elencate sono quelli previsti in Allegato I al reg. UE 1379/13, lettere ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘e’, di cui a seguire. (1)

Si aggiungono le alghe, di cui alla successiva lettera ‘e’ (codice NC 1212 20 00).

Gli altri prodotti ittici trasformati – come le conserve e semiconserve – sono invece esclusi dai predetti requisiti d’informazione supplementare rispetto a quelli previsti nel reg. UE 1169/11.

La qualifica della bottarga come ‘semiconserva’ si evince dalle ‘Linee guide in materie di igiene dei prodotti della pesca’ adottate dalla Conferenza nel 2015. (2)

‘Semiconserva: per semiconserva si intende quel prodotto alimentare confezionato la cui stabilità, oltre che dalla natura stessa del prodotto e dal processo di lavorazione adottato, è limitata dalle condizioni ambientali esterne; a differenza dunque dalla conserva, la cui conservabilitá non è influenzata dall’ambiente esterno, la semiconserva necessita per rimanere stabile di almeno uno o più dei seguenti fattori: temperatura, salinità, attività dell’acqua, affumicatura, pH, additivi vari, i cui valore e combinazione varieranno a seconda del prodotto alimentare utilizzato come materie prima. Nel settore dei prodotti della pesca, svariate sono le tipologie alimentari classificabili come semiconserve, quali per esempio: il salmone e l’aringa affumicati, lo stoccafisso, il baccalà, le sardine e le acciughe salate, i prodotti marinati, la bottarga, le saracche, il caviale, ecc.’ (Linee guida 5.11.15, Capitolo 1, Definizioni e glossario).

Ai sensi delle citate linee guida, la bottarga ricade infatti nella definizione prevista per i ‘prodotti della pesca trasformati: i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di prodotti della pesca o dall’ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati.’ (Linee guida 5.11.15, Capitolo 1, Definizioni e glossario).

La bottarga deve perciò considerarsi esclusa dall’applicazione dei requisiti d’informazione supplementare che il regolamento UE 1379/13 ha stabilito per un elenco tassativo di prodotti, tra i quali essa appunto non figura.

Ogni diversa interpretazione di tipo estensivo configurerebbe una manifesta violazione di legge, in palese contrasto con il principio di stretta legalità, e i suoi corollari di determinatezza e tassatività. Come cristallizzato nella Costituzione della Repubblica italiana (articolo 25), oltreché nel codice penale (articoli 1, 199) e nella legge 689/1981 (articolo 1).

Cordialmente

Dario

Note

(1) Per l’ABC sulle etichette dei prodotti ittici, si segnala l’opuscolo pubblicato dalla Commissione europea, su https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_it.pdf
(2) Cfr. Rep. Atti 195/CSR del 15.11.15



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