- 30/10/2017
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie

Caro Dario buongiorno,
Grazie ancora per la risposta al precedente quesito.
Mi permetto ancora di chiederTi un chiarimento sulla applicabilità dell’art. 23 del d.lgs. 109/92 al produttore primario che vende in forma ambulante. Riferendomi alla comunicazione del Ministero della Sanità 21 ottobre 1998, Prot. 600.9/21.66/2914, ‘Confezionamento e vendita di formaggi freschi a pasta filata.’
Molte grazie ancora
Annamaria
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Cara Annamaria,
La comunicazione del Ministero della Salute da Te richiamata evidenzia che ‘l’articolo 23 del D.L.vo 27/01/1992 n.109 sancisce l’obbligo di vendere i formaggi freschi a pasta filata preconfezionati all’origine. (…) L’unico caso in cui i formaggi di cui sopra possono essere venduti preincartati, e cioè quando vengono venduti nei caseifici di produzione.
Pertanto, per la vendita di formaggi freschi a pasta filata preincartati, non è considerato elemento essenziale la vendita diretta del produttore, ma viene evidenziata la possibilità di vendita nel solo caseificio di produzione. Appare chiaro, quindi, che la presentazione commerciale del prodotto di cui trattasi è definita non dalla vendita diretta al consumatore finale, ma dalla vendita diretta del produttore nel solo caseificio di produzione.’
Il decreto legislativo 109/92 è stato superato nella sua gran parte, per quanto concerne l’informazione al consumatore sui prodotti alimentari, dal regolamento UE 1169/11. La norma richiamata – d.lgs. 109/92, articolo 23 – tuttavia non insiste sulla comunicazione bensì sulle modalità di vendita dei formaggi freschi a pasta filata. Un ambito normativo che esula dal campo di applicazione del Food Information to Consumers, e perciò vi sopravvive. (1)
In conclusione, a mio umile avviso, rimane vigente il divieto di vendita diretta di formaggi freschi a pasta filata preincartati al di fuori dei locali di produzione.
Un caro saluto
Dario
Note
(1) Del resto, il legislatore europeo ha rimesso alla legislazione concorrente degli Stati membri anche la disciplina dell’informazione al consumatore sui prodotti non preimballati. V. reg. UE 1169/11, articolo 44