- 30/10/2017
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie

Avvocato Dario Dongo salve,
con la presente le chiedo gentilmente un parere a riguardo di una ultima richiesta che ci è pervenuta dal Min. Sal. riguardo la gestione in autocontrollo per i punti vendita della grande distribuzione dell’esposizione di fiori e piante trattati con fitosanitari che sono presenti nella stessa area di vendita di prodotti ortofrutticoli.
Non troviamo normative specifiche in merito.
La saluto cordialmente.
Simona
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Gentile Simona,
il Ministero della Salute ha correttamente richiamato l’attenzione degli operatori della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) sui rischi legati alla contaminazione di ortofrutta con fitosanitari impiegati su fiori e piante esposti negli stessi locali di vendita. Mediante apposita nota DGISAN 37065, 19.9.17, ‘Vendita di fiori e piante all’interno dei supermercati’ (v. doc. allegato).
La disciplina dei fitosanitari, come è noto, soggiace a differenti regimi in relazione alle finalità d’impiego di fiori e piante, a uso ornamentale o alimentare. Queste ultime sono evidentemente sottoposte a criteri assai più rigorosi, in quanto il prodotto finale è destinato all’ingestione da parte degli esseri umani. (1)
‘Gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel presente regolamento.’ (Reg. CE 852/04, articolo 3)
Gli operatori della GDO – nel contesto della responsabilità integrata di filiera, come sopra espressa – hanno precise responsabilità in tema di igiene. A partire da ‘lo schema, la progettazione, la costruzione, l’ubicazione e le dimensioni delle strutture destinate agli alimenti’.
Gli obiettivi sono quelli di consentire, tra l’altro, ‘un’adeguata manutenzione, pulizia e/o disinfezione, evitare o ridurre al minimo la contaminazione trasmessa per via aerea’. E ‘impedire l’accumulo di sporcizia, il contatto con materiali tossici, la penetrazione di particelle negli alimenti e la formazione di condensa o muffa indesiderabile sulle superfici’. (2) E devono venire perseguiti mediante applicazione di buone prassi igieniche e Haccp.
I rischi da considerare, per quanto specificamente attiene alla presenza di fiori e piante a uso ornamentale negli stessi locali ove sono esposti prodotti ortofrutticoli, attengono alla contaminazione chimica con residui di fitosanitari. (3) Il cui impiego risulta talora ammesso negli alimenti, ovvero è previsto – nella sola fase della produzione agricola e per le specifiche finalità a ciò relative – nel rispetto di precise condizioni e limiti. (4)
Per approfondimenti sulla responsabilità integrata di filiera e i requisiti applicabili agli operatori, si segnala l’ebook ‘Sicurezza alimentare, tra regole cogenti e norme volontarie’.
Cordialità
Dario
ALLEGATO – MINSAL SU VENDITA FIORI AL SUPERMERCATO
Note
(1) V. definizione di alimento di cui al reg. CE 178/02, c.d. General Food Law, all’articolo 2
(2) Cfr. reg. CE 852/04, c.d. Igiene 1, Allegato 2, Capitolo I. Vedasi anche la legge 283/1962, articolo 5, oltre al d.lgs. 193/07, per quanto attiene agli aspetti sanzionatori
(3) Una fictio iuris per designare una categoria che in altri idiomi viene più verosimilmente citata come agrotoxicos
(4) Cfr. reg. CE 396/05, reg. UE 788/12