Olio extravergine integrale? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Buongiorno Dario,

in allegato le immagini dell’olio extravergine d’oliva integrale, di cui abbiamo parlato ieri alla Summer School dei biologi di Enpab.

In attesa di leggere i Tuoi commenti,
Grazie e a più tardi
Maura Sicari


 

Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare

Cara Maura buongiorno,

‘attributo ‘integrale’ rappresenta un’informazione obbligatoria in etichetta su tre sole categorie di prodotti (farine e semole, pane, pasta), al ricorrere delle condizioni previste dalle normative nazionali di settore.

La natura ‘integrale’ di un alimento, al di là dei suddetti casi, costituisce una notizia facoltativa. Sempre e comunque soggetta ai criteri generali di trasparenza dell’informazione, come definiti dal regolamento UE 1169/11 all’articolo 7. In particolare, è fatto divieto di:

– indurre il consumatore in errore sulla identità, natura e caratteristiche dell’alimento,

– vantare la peculiarità di caratteristiche del prodotto che risultino invece comuni alla categoria di appartenenza.

olio-isnardi

L’olio extravergine di oliva è l’alimento soggetto alla disciplina di settore più estensiva in Europa. Al punto che l’impiego di tale denominazione è vincolato al rigoroso rispetto di quanto prescritto in ordine a:

– processo di lavorazione, che va altresì comunicato in prossimità della denominazione con la dicitura ‘olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici‘, (1)

– caratteristiche di qualità e purezza del prodotto, requisiti organolettici. (2)

I regolamenti europei di settore definiscono altresì le informazioni facoltative che possono venire impiegate in etichetta. Notizie quali ‘prima spremitura a freddo‘, ‘estratto a freddo‘, nonché le ‘caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all’odore‘ possono venire riportate al ricorrere di determinate caratteristiche e con le modalità ivi previste. (3)

Gli attributi organolettici degli oli di oliva vergini a loro volta seguono il vocabolario e i criteri definiti dal Consiglio Oleicolo Internazionale, recepiti nella disciplina europea. (4) Le diciture ‘fruttato’, ‘amaro’, ‘piccante’, ‘equilibrato’, ‘dolce’ possono perciò venire impiegate in etichetta solo se conformi ai relativi standard, da accertare mediante un panel test eseguito secondo il metodo previsto.

‘Non filtrato’ è un’ulteriore dicitura relativa all’olio extravergine d’oliva che può ritenersi ammissibile indicare in etichetta. Poiché esprime il carattere distintivo di un prodotto che non è stato sottoposto a filtrazione.

Presentare un olio come ‘integrale’, invece, è ingannevole e perciò illecito. Proprio perché tale attributo esula da quelli tassativamente indicati in apposita regolazione, e può indurre il consumatore in errore sulle effettive caratteristiche del prodotto. Suggerendo implicitamente, tra l’altro, un ipotetico vantaggio per la salute che merita sanzione anche poiché in contrasto con il c.d. regolamento claims.

Dario Dongo

Note

(1) V. reg. UE 29/2012, articolo 3.2.a
(2) Si veda il reg. CEE 2568/1991, All. I. Testo consolidato su http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991R2568-20161204&qid=1504947703653&from=EN
(3) Reg. UE 29/2012, articolo 5
(4) Reg. CEE 2568/1991, All. XII



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