Cioccolato puro al Vaticano? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Gentile Avvocato Dongo,

ho trovato questa tavoletta di “cioccolato fondente extra con nocciole” in una bottega di souvenir a Roma in zona Vaticano e mi è venuta la curiosità di sapere se l’etichetta è conforme alle leggi italiane, o se si applica qualche deroga.

Grazie

Giacinto


 

Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare

Caro Giacinto,

Lo Stato della Città del Vaticano, un’enclave nel territorio italiano, ha un proprio ordinamento giuridico. (1) Esso è basato sull’ordinamento canonico e tuttavia – sia pure con alcune eccezioni – ‘si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte‘. (2)

Le regole sull’etichettatura del cioccolato stabilite in Europa e in Italia dovrebbero quindi vigere anche in Vaticano. (3) A tale riguardo va tenuto conto sia delle norme generali sull’informazione al consumatore relativa agli alimenti, (4) sia di quelle specifiche sui prodotti a base di cacao. (5)

cioccolato-trappisti-etichetta

L’etichetta in esame risulta così problematica da indurre il dubbio che risalga al secolo scorso. Varrebbe quasi la pena verificare che il termine minimo di conservazione (preceduto dalla dicitura ‘da consumarsi preferibilmente entro…’) non sia ampiamente superato. A ben vedere infatti:

– la dicitura ‘cioccolato puro’ è fuorilegge dal 17.1.2012, fatto salvo un termine biennale per lo smaltimento delle scorte, (6)

– il riferimento alle nocciole, nella denominazione dell’alimento, fa scaturire l’obbligo di indicare la sua quantità. (7) La quale tuttavia manca all’appello,

– aromi e additivi (rispettivamente, aroma vanillina ed emulsionante lecitina di soia) sono citati senza la doverosa premessa della loro categoria di appartenenza,

– gli ingredienti allergenici (nocciole, soia) non sono evidenziati graficamente, come invece prescritto dal regolamento UE 1169/11, (8)

– ‘Può contenere tracce di latte’ è una dicitura a sua volta illegittima, come abbiamo di recente evidenziato.

L’attributo ‘extra’, che segue la denominazione ‘cioccolato’, appare invece in linea col dettato legislativo. A condizione che la sostanza secca totale di cacao sia non inferiore al 43% (di cui non meno del 26% di burro di cacao).

Cordialità

Dario Dongo

Note

(1) Cfr. Legge vaticana sulle Fonti del diritto, 1.10.08, su http://www.vatican.va/roman_curia/labour_office/docs/documents/ulsa_b16_1_it.html
(2) V. legge citata in precedente Nota 1, articolo 1, comma 4
(3) Fatta salva la remota ipotesi applicazione di diverse norme, delle quali chi scrive non ha notizia
(4)  Reg. UE 1169/11
(5) Direttiva 2000/36/CE, recepita in Italia con d.lgs. 178/03
(6) La dicitura ‘cioccolato puro’, in origine prevista dal d. lgs. 178/03, è stata invero cancellata con la successiva legge 217/2011, art. 17. A seguito della sentenza 25.11.10 della Corte di giustizia UE, nella causa C-47/09
(7) Secondo la regola del c.d. QUID (Quantity of Ingredients Declaration). V. reg. UE 1169/11, art. 22
(8) Reg. citato, articolo 21



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