Pepe non ‘bio’ in un alimento biologico? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Caro Dario buongiorno,

stiamo mettendo a punto la ricetta di un prodotto alimentare destinato a consumatori vegani, che intendiamo sottoporre a certificazione bio.

Tutti gli ingredienti utilizzati sono biologici, al di fuori del solo pepe aggiunto per finalità aromatiche.

Da una nostra interpretazione del regolamento europeo sul biologico riteniamo che quel pepe spezzato possa essere parte di quel 5% tollerato come non biologico.

L’ente di certificazione cui ci siamo rivolti è tuttavia di opinione diversa, adducendo che quel 5% di ‘non biologico’ può soltanto essere quello specificatamente riportato nell’allegato IX del regolamento 889/2008. E ipotizza un’incompatibilità con la direttiva 88/388/CE.

Grato di un Tuo prezioso chiarimento, Ti saluto cordialmente

Gianfranco


 

Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare

Caro Gianfranco,

il regolamento (CE) n. 889/08 ammette l’impiego di ‘sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche’ nella trasformazione di prodotti alimentari biologici. (1) Riferendo, in tutta evidenza, a materie prime di origine agricola. Tra le quali si inseriscono il pepe e altre spezie, oltre alle erbe aromatiche.

Il regolamento (CE) n. 834/07 è a sua volta chiaro nel definire i ‘Criteri per taluni prodotti e sostanze nella trasformazione‘ dei prodotti biologici, prevedendo che ‘L’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze per l’uso nella produzione biologica e la loro inclusione nell’elenco ristretto di prodotti e sostanze di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettere b) e c), è soggetta agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai seguenti criteri valutati complessivamente: 

i) non sono disponibili alternative autorizzate conformemente al presente capo;
ii) senza ricorrere a tali prodotti e sostanze, sarebbe impossibile produrre o conservare gli alimenti o rispettare determinati requisiti dietetici previsti sulla base della normativa comunitaria. Inoltre, i prodotti e le sostanze di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), si trovano in natura e possono soltanto aver subito processi meccanici, fisici, biologici, enzimatici o microbici salvo ove tali prodotti e sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti sul mercato.‘ (2)

L’utilizzo di erbe aromatiche e spezie non certificate come biologiche nella preparazione di alimenti ‘bio’ – entro il limite del 5% in peso degli ingredienti di origine agricola (2) – è perciò fuor di dubbio legittima.

La direttiva 88/388/CE a cui l’ente certificatore fa pure riferimento, del resto, è stata abrogata dal reg. UE 872/2012 (recante il c.d. elenco europeo degli aromi). Tale normativa in ogni caso riferisce una lista di sostanze chimiche di sintesi – le quali di per sé non sono compatibili con le produzioni biologiche – nel cui novero le erbe e spezie come è ovvio non figurano.

Un cordialissimo saluto e a presto

Dario

Note
(1) Reg. CE 889/08, articolo 27. ‘Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti:
Ai fini dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione degli alimenti biologici, ad eccezione del vino:
a) le sostanze elencate nell’allegato VIII del presente regolamento;
b) le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente utilizzate nella trasformazione degli alimenti;
c) sostanze e prodotti definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE del Consiglio (14) ed etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 9, paragrafo 2, della stessa direttiva. (…)’

(2) Reg. CE 834/07, articolo 21. Vedasi anche l’articolo 19
(3) Reg. CE 834/07, articolo 23.4.ii



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