Hamburger senza olio di palma? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Caro Dario,

ho seguito il Tuo intervento di ieri alla Bologna Food School di Cala Gironda sul meat sounding e sono curiosa di sapere cosa pensi di questa confezione di hamburger Rovagnati senza olio di palma…

Complimenti e a presto

Paola


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Cara Paola,

Quale ideatore della petizione contro l’olio di palma e attivista per i diritti umani e ambientali profanati dalle relative colture, non posso che esser lieto della sensibilizzazione anche da parte dell’industria dei salumi.

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Per valutare la correttezza dei vari claim ‘free from‘ che compaiono sul fronte etichetta, tuttavia, bisogna svolgere una breve indagine di mercato. Per capire se il prodotto in esame effettivamente si distingua rispetto ad altri sotto tali aspetti.

Non basta perciò l’aggiunta di una frazione di olio extravergine di oliva, esposta oltretutto con ridondanza, (1) a giustificare il claim ‘senza olio di palma’. Il quale può risultare legittimo solo se sul mercato esistano altri hamburger che invece contengano olio di palma, glutammato di sodio, glutine. (2)

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Si annota poi un errore, ricorrente peraltro sulle etichette delle preparazioni a base di carne. Le fibre vegetali non possono venire designate con il solo nome della categoria di appartenenza. (3) Deve invece venire specificata la loro natura botanica.

Un’ultima nota, per amor di sintesi. ‘Gli alimenti la cui conservazione è stata prolungata mediante gas d’imballaggio autorizzati ai sensi del reg. (CE) n. 1333/08′ devono riportare la sola dicitura ‘confezionato in atmosfera protettiva‘. (4) Anziché ‘Prodotto e confezionato in atmosfera protettiva’.

Dario

Note sul regolamento (UE) n. 1169/2011

(1) L’indicazione della quantità dell’ingrediente può infatti figurare in lista ingredienti o – in alternativa – accanto alla denominazione del prodotto. Senza bisogno di venire ripetuta (tanto più ove si tratti di una quantità marginale). V. regolamento (UE) n. 1169/2011, art. 22 e Allegato VIII, punto 3.b
(2) Si incorre altrimenti in una violazione del reg. UE 1169/11, articolo 7.1.c
(3) Le fibre vegetali non figurano invero nell’elenco degli ‘Ingredienti designati con la denominazione di una categoria piuttosto che con una denominazione specifica‘. Ai sensi del reg. UE 1169/11, Allegato VII, Parte B
(4) V. regolamento (UE) n. 1169/2011, Allegato III, punto 1.1



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