Formaggio vegetariano, condizioni d’uso ed etichettatura

Designare un alimento come ‘formaggio vegetariano‘ è possibile, al ricorrere di determinate condizioni e con alcune accortezze.

La denominazione ‘formaggio’ o ‘cacio’, va chiarito anzitutto, è consentita soltanto in relazione a prodotti ricavati da latte o crema di latte, sottoposti a coagulazione acida o presamica. (1) Non è dunque ammesso riferire a tali nomi, né ad altri parimenti suggestivi, laddove l’ingrediente primario sia diverso. Il tofu, ad esempio, non può venire nominato ‘formaggio di soia’.

Il processo di coagulazione del latte può venire legittimamente eseguito con caglio vegetale o caglio microbico, A meno che a ciò non ostino i disciplinari di produzione di alimenti registrati come DOP o IGP. (2) È perciò legittima, entro i limiti di cui sopra, la produzione e designazione in quanto tale di un formaggio vegetariano. Fatta salva l’opportunità di considerare – come in effetti si raccomanda – anche gli altri criteri a tal uopo indicati dalla European Vegetarian Union.

La lista ingredienti in etichetta potrebbe venire omessa, ai sensi del regolamento UE 1169/11. (3) E tuttavia – al preciso scopo di mostrare ai consumatori l’elemento che distingue il formaggio vegetariano (4) rispetto ad altri non così connotati – appare utile riportarla.

A ben vedere anzi, può risultare utile adottare un’ulteriore accortezza. Integrare la denominazione legale di vendita (‘formaggio’, o ‘cacio’) con la dicitura ‘con ingrediente sostitutivo caglio vegetale’. Locuzione da esporsi in caratteri di altezza non inferiore al 75% rispetto a quelli impiegati nella denominazione stessa. (5)

Si ricorda infine che l’indicazione della quantità del prodotto dovrà venire collocata (o comunque, ripetuta) nello stesso campo visivo della denominazione di vendita (ad esempio, sul retro dell’etichetta).

Dario Dongo

Note

(1) R.D.L. 15/10/25 n. 2033, articolo 32
(2) Fatta altresì salva la verifica di compatibilità con le ricette e i criteri indicati per ciascuno dei prodotti tradizionali di cui al decreto MPAAF 18.6.2015
(3) L’elenco può venire omesso, dalle etichette dei formaggi, laddove ‘non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione‘ (reg. UE 1169/11, articolo 19)
(4) Tale notizia può venire apprezzata anche alla luce del criterio generale di cui all’articolo 7.1.c del regolamento UE 1169/11
(5) Reg. UE 1169/11, Allegato VI, Parte A, punto 4



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