- 13/04/2017
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie

‘Amido modificato’ o ‘Addensante E1442’? Un semplice quesito vale a fare il punto sull’etichettatura degli additivi alimentari.
Gli additivi e gli enzimi alimentari – in linea di principio (1) – ‘sono designati obbligatoriamente mediante la denominazione di tale categoria seguita dalla denominazione specifica o eventualmente dal numero E‘.
Qualora un additivo o un enzima possa venire ricondotto a più categorie, ‘viene indicata quella corrispondente alla sua funzione principale nel caso dell’alimento in questione‘. (2)
Il regolamento UE 1169/2011 contempla altresì la possibilità di citare alcuni additivi alimentari ed enzimi col solo nome della categoria di appartenenza. (3) Si tratta dei sali di fusione, allorché impiegati nei ‘formaggi fusi e prodotti a base di formaggi fusi‘, e degli amidi modificati.
Nel caso degli amidi modificati tuttavia, qualora la funzione tecnologica prevalente sia diversa – ad esempio, quella di addensante – l’indicazione dovrà comprendere la categoria e il nome specifico (o il codice E… di autorizzazione).
Di conseguenza – richiamando l’esempio di cui sopra – laddove un amido modificato venga utilizzato nel prodotto finito in ragione della sua funzione principale di addensante, esso dovrà venire appositamente designato come tale (4) nella lista degli ingredienti.
Dario Dongo
Note
(1) Fatte salve le ipotesi di carry-over e quelle d’impiego di additivi ed enzimi come coadiuvanti tecnologici (reg. UE 1169/11, articolo 20.1.b). In entrambe tali ipotesi derogatorie, si ricorda, le sostanze non devono tuttavia svolgere alcuna funzione tecnologica sul prodotto finito
(2) Reg. UE 1169/11, Allegato VII, Parte C
(3) V. note alle apposite voci, nell’elenco di cui in precedente nota 2
(4) Con una dicitura del tipo ‘Addensante fosfato di diamido idrossipropilato‘ (o ‘Addensante E1442‘).