- 10/03/2017
- Postato da: Marta
- Categorie: Approfondimenti, Notizie

Presso la Commissione Agricoltura del Senato, nella seduta dell’otto marzo 2017, il vice Ministro per le Politiche agricole, Olivero, delegato a rispondere anche in nome dei Ministri dell’Ambiente e della Salute, ha replicato all’interrogazione S3-03491, sottoscritta dalla senatrice Fattori (M5S) e altri, in materia di organismi geneticamente modificati.
Nella premessa dell’atto di controllo si ricorda sia che nella corrente legislatura in tema di OGM le Camere si sono costantemente espresse avverso allo sviluppo delle colture transgeniche nel nostro Paese e sia che la direttiva 2015/412/UE1, entrata in vigore il 2 aprile dello stesso anno, consente agli Stati membri di decidere sull’immissione nel proprio territorio di organismi geneticamente modificati. Direttiva valutata dalle Istituzioni come successo politico in difesa dell’eccezionale biodiversità e della specificità ed eccellenza dell’agroalimentare italiano.
Gli interroganti svolgono quindi alcune considerazioni.
Le considerazioni degli interroganti
Un considerevole numero di atti d’indirizzo (per la precisione si contano 167 atti, dei quali 118 alla Camera e 49 al Senato) ha variamente impegnato il Governo a prendere posizioni nette rispetto al mais geneticamente modificato prodotto dalle società Monsanto Company (Mon810)2 e Pioneer (TC1507)3, che, rispettivamente, richiedono un prolungamento dell’autorizzazione e un’autorizzazione.
Si aggiunga che tali orientamenti hanno visto nel tempo l’emanazione di due decreti interministeriali di divieto d’introduzione in agricoltura del Mon810: il decreto 12 luglio 20134 e il decreto di proroga del 22 gennaio 20155.
Così proseguono le considerazioni contenute nell’interrogazione. In particolare, il Senato ha impegnato il Governo, contro il Mon810, con l’ordine del giorno G1 alla mozione 1-00042, approvato nella seduta n. 25 del 21 maggio 2013, “ad adottare la clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE e/o ad adottare la misura cautelare di cui all’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, in base alla procedura prevista dall’articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, a tutela della salute umana, dell’ambiente e del modello economico e sociale del settore agroalimentare italiano”; relativamente all’autorizzazione, in sede europea, richiesta da Pioneer per l’OGM TC1507, era votata presso la Commissione permanente Agricoltura dello stesso Senato una risoluzione che impegnava il Governo: “a esprimere in sede europea voto negativo nei confronti dell’autorizzazione alla coltivazione del mais TC1507”.
Peraltro agli interroganti risulta che il 27 gennaio 2017, era prevista una riunione del Comitato permanente e del Comitato di regolazione in seno all’Unione europea per prorogare l’autorizzazione per il Mon810 e per autorizzare ex novo il mais Bt11 e il TC1507. Inoltre in pari data l’AGRAPRESS” informava che “si è tenuta oggi per la prima volta la riunione congiunta del comitato permanente sugli OGM e quello di regolazione previsto dalla nuova direttiva comunitaria in materia per discutere, tra gli altri punti all’ordine del giorno, del rinnovo dell’autorizzazione del mais Mon810 e dell’autorizzazione dei mais 1507 e Bt11. La nuova direttiva (2015/412), che prevede la possibilità di opt-out per gli Stati membri che non vogliono coltivare un determinato OGM sul proprio territorio e che era stata pensata per sbloccare il processo decisionale sui prodotti transgenici in realtà non ha dato il risultato sperato, non essendosi formata una maggioranza sufficiente a favore o contro. Dodici stati membri hanno votato no alla ri-autorizzazione del Mon810, 10 a favore, e 6 si sono astenuti.
Per quanto riguarda le autorizzazioni di mais Gm 1507 e Bt11, 13 Stati membri hanno votato contro, 8 a favore e 7 si sono astenuti. In tutte e tre i casi, a quanto riferiscono autorevoli fonti di stampa, l’Italia ha votato a favore dell’autorizzazione. Adesso, la questione sarà portata nella commissione d’appello”.
Occorre altresì tener conto della posizione dell’Italia del tutto favorevole alle autorizzazioni, che però non hanno raggiunto la necessaria maggioranza qualificata, ponendo di nuovo tutto nelle mani della Commissione europea che potrà decidere arbitrariamente, anche se nel voto previsto a luglio 2017 dovesse mancare tale tipo di maggioranza. Appare però palese la violazione degli atti d’indirizzo parlamentare asseverato, secondo quanto risulta agli interroganti, anche da documentazione interna al Ministero dell’ambiente. Ciò anche in considerazione di una risposta che, come risulta agli interroganti, sarebbe stata fornita a seguito della richiesta della dottoressa Annarita Mosetti del Ministero della salute dal dottor Carlo Zaghi della Direzione generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali. In detta risposta si farebbe riferimento a un parere dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) sul Bt11 e il TC 1507 non ancora reso pubblico, del 24 gennaio 2017, a seguito del quale si propone l’astensione nella votazione per il Bt11 e il TC 1507, in seno al comitato permanente e di una votazione favorevole eventuale in caso di “proposte da adottare ai sensi della Ce 18/2001”; si sostanzierebbe, dunque, un parere di carattere politico effettuato da un dirigente.
Sin qui le premesse per pervenire finalmente al quesito rivolto ai Ministri competenti per sapere se gli stessi siano a conoscenza del risultato delle suddette votazioni e delle indicazioni di voto che sarebbero state date internamente al Ministero dell’ambiente; quali siano le motivazioni che giustifichino la circostanza verificatasi, anche in considerazione del fatto che, a parere degli interroganti, l’azione politica esercitata non rispetterebbe le indicazioni d’indirizzo fornite dal Parlamento; quali siano le intenzioni di voto che saranno esercitate nel corso della citata prossima riunione del comitato permanente prevista per il mese di luglio 2017.
La risposta del Governo
Questa la risposta verbale del rappresentante del Governo: riguardo ai mais transgenici di cui si parla, il MIPAAF, di concerto con i Ministeri dell’Ambiente e della Salute, il 30 settembre 2015, ha già ottenuto il divieto di coltivazione su tutto il territorio nazionale, in applicazione delle misure transitorie della direttiva europea del 2015, accolta dall’Italia con l’emanazione del decreto legislativo n. 227 del 20166.
Infatti nelle proposte della Commissione oggetto dell’interrogazione è confermata l’esclusione del territorio italiano dagli ambiti geografici di coltivazione dei mais transgenici in questione.
D’altra parte, la nuova normativa nazionale del 2016, in attuazione della direttiva europea, prevede ora un meccanismo che consente all’Italia di scegliere se limitare o vietare su tutto il territorio nazionale o parte di esso le coltivazioni di OGM una volta autorizzate a livello dell’Unione europea.
Secondo il meccanismo introdotto, in sostanza, il divieto di coltivazione è deciso dallo Stato membro anche alla presenza di un’autorizzazione europea.
In ogni caso ai fini della definizione della posizione nazionale assunta in sede di Comitato, proprio in considerazione della circostanza che le proposte della Commissione non riguardavano il territorio italiano già escluso dalla coltivazione dei mais transgenici dal 30 settembre 2015, il MIPAAF aveva in prima battuta proposto un voto di astensione. Lo stesso vice Ministro ha detto in anteprima che è intenzione del MIPAAF confermare tale orientamento in occasione della proposta che riguarderà il successivo Comitato di appello.
Con riguardo, infine, agli aspetti procedimentali, lo stesso Olivero ha precisato che la proposta di voto favorevole espressa dalla delegazione italiana è stata preceduta, come avviene per tutti i casi di definizione della posizione di uno Stato membro, da incontri tecnici tra le Amministrazioni centrali competenti (MIPAAF e Ministeri della Salute e dell’Ambiente) per esprimere una posizione approvata dai relativi organi politici durante la sessione di voto.
In sede di replica la senatrice Fattori si è dichiarata parzialmente soddisfatta della risposta. Nel prendere atto delle informazioni fornite e dell’attenzione destinata all’importante tema della disciplina degli organismi geneticamente modificati, ha auspicato che la posizione di astensione preannunciata dal Governo italiano nella prossima riunione del Comitato di appello nell’ambito dell’Unione europea sulle coltivazioni di OGM – diversamente da quella favorevole assunta in sede di Comitato – sia confermata e sostenuta oltre che dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche da quelli della salute e dell’ambiente.
Bruno Nobile
Note
1 Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2015 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. La direttiva 2015/412 inserisce due nuovi articoli (26 ter e 26 quater) nel corpo della direttiva 2001/18/CE, prevedendo che gli Stati membri, durante la procedura europea di autorizzazione all’immissione in commercio, possano intervenire in prima istanza chiedendo all’azienda interessata – per il tramite della Commissione – di adeguare l’ambito geografico dell’evento transgenico in modo che la sua coltivazione sia esclusa totalmente, o in parte, dal proprio territorio nazionale. Nel caso in cui non sia accettato l’adeguamento richiesto dallo Stato membro, questo può adottare provvedimenti nazionali che vietano o limitano la coltivazione dell’OGM in questione in conformità a motivi che esulano da quelli già esaminati dall’EFSA nel corso della valutazione del rischio e che sono connessi a: obiettivi di politica ambientale; pianificazione urbana e territoriale; uso del suolo; impatti socio-economici; esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti; obiettivi di politica agricola; e, infine d’ordine pubblico.
2 Il MON 810 è un mais geneticamente modificato. Si tratta di una linea di Zea mays geneticamente modificata (OGM) prodotta dalla società Monsanto Company con la capacità di combattere la perdita di raccolto causata dagli insetti.
3 Con la risoluzione, approvata con 385 voti favorevoli, 201 contrari e 30 astensioni nel gennaio 2014, il Parlamento europeo ha asserito che il mais “Pioneer 1507” geneticamente modificato non dovrebbe essere immesso sul mercato per la coltivazione, perché il suo polline resistente agli insetti potrebbe danneggiare le farfalle e le falene. I parlamentari europei hanno chiesto al Consiglio dei Ministri dell’UE di respingere la a proposta di autorizzazione, contestualmente sollecitando la Commissione europea a non proporre o rinnovare le autorizzazioni di qualsiasi varietà OGM fino a quando non siano stati migliorati i metodi di valutazione del rischio. L’opposizione all’immissione in commercio nell’UE di questo mais è stata basata dal fatto che tale indicazione non figura nella proposta della Commissione, come stabilito dalle norme comunitarie sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati. In particolare, la proposta della Commissione non ha specifica eventuali condizioni per la protezione di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, come richiesto dalla normativa.
4 Decreto interministeriale 12 luglio 2013 (Salute – Ambiente – Politiche agricole): Adozione delle misure d’urgenza ai sensi dell’art. 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 concernenti la coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato MON 810. Dispone l’articolo 1: La coltivazione di varietà di mais MON810, provenienti da sementi geneticamente modificate è vietata nel territorio nazionale, fino all’adozione di misure comunitarie di cui all’articolo cinquantaquattro, comma 3 del regolamento (CE) 178/2002 del 28 gennaio 2002 di cui sopra e comunque non oltre diciotto mesi dalla data del presente provvedimento. Il presente decreto sarà immediatamente trasmesso alla Commissione europea e agli Stati membri dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 54, comma 1, e per gli effetti dell’articolo 54, comma 2, del regolamento comunitario
5 Decreto interministeriale 22 gennaio 2015: Proroga del decreto 12 luglio 2013 di adozione delle misure di urgenza, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, concernente la coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato MON810. Dispone l’articolo 1: 1. Il divieto di coltivazione di varietà di mais MON810, provenienti da sementi geneticamente modificate, di cui al decreto interministeriale 12 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 10 agosto 2013, rimane in vigore nel territorio nazionale, ai sensi dell’art. 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, fino all’adozione delle misure comunitarie previste dall’art. 54, paragrafo 3, citato e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 2. Il presente decreto sarà immediatamente trasmesso alla Commissione europea e agli Stati membri dell’Unione europea ai sensi dell’art. 54, paragrafo 1, e per gli effetti dell’art. 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002.
6 Decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227 (entrato in vigore l’undici dicembre 2016): Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità’ per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.