- 19/10/2016
- Postato da: Marta
- Categorie: Approfondimenti, Notizie

Lo schema di decreto italiano che prevede l’indicazione obbligatoria dell’origine del latte – sia esso venduto tal quale, o impiegato quale ingrediente di prodotti lattiero caseari – ha superato indenne i tre mesi di tempo per eventuali obiezioni da parte della Commissione europea (1). Il testo – qui allegato – passerà ora all’approvazione della Conferenza Stato-Regioni, poi alle competenti Commissioni di Camera e Senato, in vista della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Breve sintesi a seguire.
Campo di applicazione. Il decreto si applica sia al latte (vaccino, bufalino, ovo-caprino, d’asina “e di altra origine animale”, fresco e a lunga conservazione), sia ai prodotti lattiero-caseari di cui in apposita lista. Tra questi – oltre a formaggi e latticini, yogurt, burro altro grasso lattieri e creme spalmabili, latticello creme e sieri di latte – figurano anche le fatidiche cagliate. Le norme si applicano ai soli prodotti realizzati in Italia e destinati alla vendita sul mercato italiano, nel rispetto della libera circolazione delle merci realizzate in altri Stati membri in conformità alle regole comuni. Con l’esclusione degli alimenti registrati come DOP, IGP, STG (2) e di quelli biologici (3), i quali sono, almeno in parte, già soggetti a oneri d’informazione sulla provenienza delle materie prime.
Origine della materia prima. L’origine del latte (e/o dell’ingrediente lattiero di base) deve venire indicata in etichetta con la duplice menzione dei Paesi di mungitura e di condizionamento o trasformazione. Qualora le predette operazioni abbiano avuto luogo nei territori di diverse nazioni, si potrà impiegare la dicitura “miscela di latte di Paesi UE” (o “non UE”) o “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” (o “non UE”). In alternativa, ove le località di produzione primaria e trasformazione coincidano, può venire citata la “origine del latte”, seguita dal nome del Paese.
Etichettatura degli alimenti. Le indicazioni relative all’origine del latte devono essere “indelebili e riportate in etichetta in modo da essere visibili e facilmente leggibili. Esse non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire”. Tanto premesso, mancano i requisiti di dettaglio sul campo visivo della confezione ove la notizia dev’essere impressa (fronte o retro, nei pressi della sede dell’operatore responsabile, o della denominazione di vendita o dell’elenco ingredienti, oppure altrove, tutto bene purché ci sia).
Entrata in vigore, periodo transitorio e sanzioni. Le nuove prescrizioni non verranno applicate a partire dall’1.1.17, come alcuni vociferano, poiché il decreto interministeriale entrerà in vigore 90 giorni dopo la sua pubblicazione in G.U.R.I. (che è improbabile avvenga in brevissimo termine). I prodotti “portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati” prima di tale data potranno venire commercializzati fino a esaurimento scorte, entro il termine ultimo dei 180 giorni successivi alla vigenza del decreto. Le violazioni dovrebbero venire punite, in linea teorica, con le sanzioni previste in una precedente legge (4). All’atto pratico, bisognerà preventivamente risolvere alcune questioni di diritto (5).
Applicare le nuove regole costituirà in ogni caso espressione di responsabilità sociale d’impresa e lodevole trasparenza nei confronti dei consumatori, i quali a loro volta dovranno imparare a riconoscere e remunerare il valore dei prodotti più autenticamente italiani. Per la salvaguardia delle filiere e delle tradizioni agro-alimentari, l’economia e l’occupazione, la sovranità alimentare, la preservazione di ambiente e paesaggi rurali.
Dario Dongo
SCHEMA DECRETO ORIGINE LATTE E PRODOTTI LATTIERO CASEARI
Note
(1) Cfr. reg. UE 1169/11, articoli 39 e 45
(2) Cfr. reg. UE 1151/12
(3) Cfr. reg. CE 834/07
(4) Lo schema di decreto richiama le sanzioni di cui alla legge 3.2.11 n. 4 (“Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita’ dei prodotti alimentari”), articolo 4, comma 10.
(5) Il principio di stretta legalità, sintetizzato nel brocardo “nulla poena sine legem”, impedisce l’applicazione di sanzioni penali o amministrative in assenza di una legge dello Stato (o atto avente forza di legge, quale a esempio un decreto legislativo) che le abbia in precedenza specificamente previste. Nel caso di specie, la disposizione sanzionatoria è contenuta in una legge (v. precedente nota 4):
– su cui la Commissione europea ha espresso rilievi (EU-PILOT 5938/13/SNCO) che a tutt’oggi è dubbio siano effettivamente stati risolti,
– nella quale è fatto richiamo a successivi decreti interministeriali – come quello in esame – per la definizione dei precetti da seguire. Si tratta perciò di una norma sanzionatoria “in bianco”, la cui legittimità costituzionale non è del tutto scontata.