Health Claims, sanzioni ‘all’acqua di rose’ nello schema di decreto

Circola nei corridoi di palazzo la bozza di decreto legislativo (v. All.) recante sanzioni amministrative per le violazioni delle regole europee sui c.d.  “Nutrition & Health Claims” (1). Vale a dire, le indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite nell’informazione commerciale relativa ai prodotti alimentari. Breve sintesi a seguire.

La prima novità è rappresentata dall’attribuzione di competenza pressoché esclusiva alle autorità sanitarie, in conformità al reg. (CE) n. 882/04 e al reg. (UE) n. 1169/11 che conferma il ruolo di tali enti nella vigilanza non solo delle norme a tutela della sicurezza alimentare, ma anche di quelle che attengono all’informazione al consumatore. Esautorando di fatto l’Antitrust (AGCM), che ha esercitato tali compiti nel decennio trascorso, in attuazione dei decreti legislativi 145 e 146 del 2 agosto 2007.

La seconda novità risiede nel sostanziale ammorbidimento delle pene, a confronto con quelle finora irrogate dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM). Sanzioni amministrative di importo variabilmente contenuto, fino a 12.000€ per indicazioni nutrizionali non autorizzate e ‘health claim’ al di fuori dei criteri stabiliti, entro i 24.000€ per vanti salutistici del tutto privi di criterio. “Salvo che il fatto costituisca reato”, come da prassi.

Un impianto sanzionatorio dunque capace di mettere in crisi imprese artigiane e PMI poco attente alla continua evoluzione delle già complesse regole di Bruxelles, ma del tutto privo di efficacia dissuasiva nei confronti degli operatori che deliberatamente violino tali disposizioni in vista di profitti milionari.

Se questo testo verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale senza variazioni di rilievo, è facile prevedere nel breve termine una intensificazione dei controlli. Atteso che le autorità sanitarie dovranno sempre vigilare sull’effettivo rispetto delle norme, a differenza dell’Autorità Garante che ha invece arbitrio di decidere se e quando intervenire.

E tuttavia, l’importo relativamente esiguo delle pene massime edittali – infinitesimo, a raffronto coi soli investimenti di campagne pubblicitarie sulle reti TV nazionali, mirati a ben maggiori ritorni sulle vendite di prodotti a elevata marginalità – potrà stimolare gli operatori più disinvolti a pratiche commerciali sleali in grande stile. A danno dei consumatori e pure del mercato, così inevitabilmente esposto alla concorrenza sleale dei soliti “furbetti”, anzi “furboni”.

Dario Dongo

Note
(1) regolamenti (CE) n. 1924/06 e (UE) n. 432/12

BOZZA DECRETO SANZIONI CLAIMS



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